I collaboratori della Cancelleria comunale non sono autorizzati ad emettere Certificati di conformità (o copie conformi), ovvero attestare come conformi agli originali le copie di atti, estratti, inserti e altri documenti, come pure di protocolli di autorità, di partite di libri commerciali o altri documenti esibiti a richiesta di chi vi ha legittimo interesse. Tale facoltà è infatti conferita unicamente al notaio in base all'art. 70 della Legge sul notariato del 26 novembre 2013 (3.1.1.1).
Il Segretario comunale, il Vicesegretario o gli altri collaboratori non hanno la facoltà di emettere Certificazioni su documenti privati, e meglio certificare quando e da chi tale documento gli è stato esibito e quando e da chi tale documento è stato firmato in sua presenza. Tale facoltà è parimenti del notaio (art. 69 Legge sul notariato).